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28 Settembre 2018

Strage Genova, ecco il testo del decreto (Report)

di G.I.

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Un documento di 41 pagine, non solo, come previsto dedicate alla tragedia di Genova, ma l'attenzione ovviamente è lì. Ecco il testo del "Decreto Genova" bollinato dopo molti problemi dalla Ragioneria di Stato ed ora pronto per la valutazione del Colle e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Dei 47 articoli che compone il decreto il penultimo è forse quello che lo ha trasformato per tanti giorni in un oggetto misterioso: le coperture sono indicate in modo certosino, individuate in almeno una trentina di Fondi speciali e di leggi vigenti; in tutto sono circa 300 milioni di euro per i prossimi tre anni, che un Commissario straordinario che sarà in carica per 12 mesi, rinnovabili per due anni, dovrà gestire con poteri speciali, "in deroga ad ogni disposizione extrapenale".

Il testo definitivo del Decreto Genova ribadisce l'esclusione di Autostrade come soggetto attuatore per la ricostruzione. All'articolo 1, capoversi 6 e 7 si stabilisce che Autostrade entro 30 giorni deve pagare "in quanto responsabile dell'evento" ma non può ricostruire. "Il commissario straordinario affida [...] la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici che non abbiano alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in società concessionarie di strade a pedaggio - si legge nel testo - ovvero siano da queste ultime controllate o, comunque, ad esse collegate, anche al fine di evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali. L'aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati".

Nel caso in cui Autostrade non pagasse o ritardasse le spese di ricostruzione del ponte sarà lo Stato ad anticiparle, attingendo al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale.  "Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento, tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, versa sulla contabilità speciale le somme necessarie al predetto ripristino ed alle altre attività connesse nell'importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell'evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilita'" si legge nel testo.

"In caso di omesso versamento nel termine - si legge - il Commissario straordinario può individuare, omessa ogni formalità non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di disponibilità comunque pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data dell'evento, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario, a garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa di a 30 milioni annui dall'anno 2018 all'anno 2029". 

Scarica il testo del decreto Genova

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